|
QUALIFICA
DI ONLUS: OBBLIGHI E REQUISITI PER IL VOLONTARIATO (a cura del Cesvot
News Anno XII numero 7 del 21 aprile 2009).
Qualifica di Onlus: Obblighi e requisiti per il volontariato (Come noto,
l'art. 30 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 come convertito in
legge n. 2 del 28 gennaio 2009, ha introdotto importanti novità per gli
enti associativi ed anche per le organizzazioni di volontariato iscritte
ai registri regionali di cui alla legge n. 266/1991. Tali enti, infatti,
non sono più necessariamente tutti e comunque Onlus. La qualifica di
Onlus si applica - almeno in via 'automatica' - per effetto della citata
disposizione, alle sole organizzazioni di volontariato che svolgono le
attività commerciali marginali previste dal DM del 25.5.1995. Ne
consegue che le organizzazioni di volontariato che svolgono attività
diverse da quelle descritte non possono più beneficiare della qualifica
automatica di Onlus, né delle conseguenti agevolazioni fiscali.
Ricordiamo che le attività commerciali marginali sono esclusivamente
quelle descritte nel citato decreto. Si tratta, è del tutto evidente, di
una questione di fondamentale importanza per molte organizzazioni.
In merito all'art. 30 si segnala la recente circolare n. 12/E dell'
Agenzia delle Entrate che fornisce alcuni primi chiarimenti in
proposito.
Si tratta di un importante documento che affronta tutto il disposto
dell'art. 30 ed in particolare il nuovo adempimento previsto dai primi
commi del medesimo articolo, concernente l'obbligo di una ulteriore
comunicazione obbligatoria per moltissimi enti. Sarà quindi necessario
tornare sulle varie questioni. Al momento, è tuttavia opportuno
segnalare la questione più direttamente afferente le organizzazioni di
volontariato iscritte ai registri regionali.
Il comma 8 dell'art. 10
decr. lgs. n. 460/97. Perdita della qualifica di Onlus
Come noto, la disposizione di legge interviene sul comma 8 dell'art. 10
del decr. lgs n. 460/97 modificando i requisiti richiesti alle
organizzazioni di volontariato per potersi qualificare Onlus.
Dopo aver descritto nuovamente le attività commerciali marginali e le
condizioni perchè tali possano qualificarsi, la circolare 12/E del 2009
ribadisce che ogni diversa attività fa perdere la qualifica automatica.
Il documento ricorda che la natura commerciale o non commerciale di
attività diverse da quelle del DM del 1995 deve essere fatta su
parametri oggettivi richiamati dalla stessa circolare al paragrafo
1.1.1. "senza che a tal fine possa assumere rilievo la qualificazione
statutaria della stessa". In altri termini, come più volte affermato, la
circostanza che l'attività sia statutariamente prevista è elemento del
tutto indifferente ed ininfluente rispetto al problema della
qualificazione dell'attività stessa.
L'Agenzia delle Entrate quindi anche a seguito della disposizione del
comma 5 dell'art. 30 "esercita l'autonoma attività di controllo anche
sulle organizzazioni iscritte negli appositi registri del volontariato
al fine di accertare l'eventuale svolgimento di attività commerciali
diverse da quelle elencate dal decreto del 25 maggio 1995 e,
conseguentemente, la spettanza o meno delle agevolazioni".
La recente circolare, non contiene altre indicazioni, ma si limita – sul
punto – a ribadire la portata della norma che per la verità è apparsa
subito piuttosto chiara.
Resta, ad esempio, aperta la questione relativa alle attività
statutariamente previste svolte in regime di convenzione con la Pubblica
Amministrazione, aventi finalità sociali. Tale attività, infatti, in
alcune ipotesi potrebbe non potersi qualificare come rientrante in
quelle previste dal DM del 1995. Per quanto tali attività siano per
espressa previsione di legge considerate non partecipanti alla
formazione della base imponibile di tutti gli enti non commerciali, un
chiarimento in proposito sarebbe estremamente importante e necessario.
Attività commerciali
marginali
Ricordiamo che le attività commerciali marginali non sono una
percentuale delle entrate totali dell'associazione, ma sono
esclusivamente quelle indicate dal più volte richiamato decreto
ministeriale che di seguito riportiamo per esteso e che rappresenta il
punto di verifica e di controllo che ogni organizzazione di volontariato
iscritta deve effettuare. Si richiama l'attenzione sia sulle singole
attività descritte, sia sul secondo comma di tale decreto, quando fissa
stringenti e limitate condizioni di svolgimento delle attività. Come ben
si può comprendere quando le attività svolte sono organizzate in forma
continuativa, con l'impiego di personale e quindi in forma, anche
minima, di impresa l'attività non può qualificarsi come marginale.
Soluzioni e ipotesi
Non è possibile fornire indicazioni che valgano per tutte le
organizzazioni di volontariato, né individuare ipotesi valide per tutti
i soggetti. Tuttavia, alcune considerazioni assai generali possono
essere tentate.
Laddove l'organizzazione di volontariato iscritta voglia mantenere la
qualifica di Onlus "di diritto" e contestualmente svolga attività
ulteriori rispetto a quelle previste dal DM 25.5.1995, deve essere
valutata l'ipotesi di svolgere tali attività con altro e diverso
soggetto. E' chiaro infatti che una attività di natura commerciale, pur
nel rispetto del divieto di distribuire utili e nella finalità generale
di assenza di scopo di lucro, può essere meno problematica se svolta
all'interno di un soggetto che non si qualifica come Onlus, ad esempio
una associazione di promozione sociale ai sensi della legge n. 383/2000
o di un ente non commerciale di tipo associativo non iscritto ad alcun
registro particolare.
Ovviamente, deve trattarsi di un soggetto autonomo e distinto che gode
di una sua effettiva attività non commerciale di carattere prevalente,
che ha una effettiva e reale base associativa separata ed autonoma
dall'altra associazione Onlus. Si deve anche segnalare che la
disposizione del noto art. 30 comma 5 incide esclusivamente sulla
qualifica ‘automatica' di Onlus. In linea teorica, non è quindi escluso
a priori che un ente che perde la qualifica automatica possa riacquisire
tale natura fiscale attraverso le normali vie degli art. 10 e 11 del
decreto n. 460. Tuttavia, in concreto, appare assai difficile che chi ha
perso tale qualifica, per effetto della nuova norma, possa essere in
possesso degli altri requisiti per qualificarsi organizzazione non
lucrativa attraverso la norma previsione degli art. 10 e 11 del decreto
n. 460/97 con iscrizione alla DRE.
Obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Soggetti obbligati
ed esclusi
Ricordiamo che il comma 1 dell'art. 30 in questione prevede un nuovo
obbligo di comunicazione all' Agenzia delle Entrate per tutti gli enti
di tipo associativo.
Al momento manca il provvedimento attuativo e quindi i termini, le
modalità ed il contenuto definitivo di tale comunicazione. Tuttavia,
qualche considerazione può essere fatta, stante la rilevanza del
provvedimento.
Si tratta di una comunicazione tesa ad aumentare il controllo sugli enti
di tipo associativo al fine della verifica della loro effettiva natura.
Potremmo definirla come un vero e proprio "giro di vite" attorno
all'associazionismo che, tuttavia, può finire per coinvolgere molti
soggetti.
Tale comunicazione è condizione essenziale - insieme a molte altre
previsioni di legge - per poter godere del particolare regime previsto
per gli enti non commerciali di tipo associativo ai fini Ires ed Iva. In
estrema sintesi, tale particolare regime consiste nella previsione che
l'attività resa in diretta attuazione delle finalità istituzionali a
propri associati o partecipanti può non essere qualificata come di
natura commerciale.
Si tratta della parte prevalente della circolare n. 12/E, sulla quale
quindi sarà opportuno tornare, anche perché al momento non sono ancori
diffusi - come detto - i modelli i termini le modalità concrete di
invio. Tuttavia alcuni elementi devono segnalati, in particolare due. In
primo luogo, la circolare ribadisce che a tale comunicazione sono
obbligati tutti gli enti di tipo associativo che fruiscono del
particolare regime di cui all'art. 148 del Tuir anche se si limitano a
riscuotere quote associative oppure contributi versati dagli associati o
partecipanti a fronte dell'attività istituzionale svolta dai medesimo
(si veda il paragrafo 1.2.).
In secondo luogo, non tutte le organizzazioni di volontariato iscritte
ai registro sono esonerate dall'adempimento in questione. Sono escluse
le sole organizzazioni di volontariato che svolgono esclusivamente
attività commerciali marginali più volte richiamate e che quindi, come
detto sopra, mantengono la qualifica di Onlus automaticamente. Ne
consegue, evidentemente, che le organizzazioni di volontariato iscritte
che svolgono attività diverse da quelle descritte nel citato DM – e che
quindi hanno visto perdere la qualifica automatica – sono obbligate alla
comunicazione in questione.
Attività commerciali
marginali. D.M. 25.5.1995
1. Agli effetti dell'art. 8, comma 4,
della legge 11 agosto 1991, n. 266, si considerano attività commerciali
e produttive marginali le seguenti attività:
a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di
solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in
concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini
istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a
fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente
dall'organizzazione senza alcun intermediario;
c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché
la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione
senza alcun intermediario;
d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di
raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità
istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art.111,
comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, verso
pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di
diretta imputazione.
2. Le attività devono essere
svolte:
a) in funzione della realizzazione del Þne istituzionale
dell'organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui
all'art. 6 della legge n. 266 del 1991;
b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di
concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di
insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei
corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione
dell'impresa.
3. Non rientrano, comunque, tra
i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli
derivanti da convenzioni.
Principali fonti richiamate
- Circolare Agenzia Entrate n. 12/E del 09 aprile 2009 - Chiarimenti in
merito ai nuovi adempimenti per gli Enc e alle Onlus
- Art. 30 DL 29/11/2008 n. 185 come convertito in legge n. 2/2009 -
Modifiche alla disciplina degli enti associativi, delle Onlus e nuovi
adempimenti
- Art 148 del Tuir dpr 917/1986 - Disciplina degli enti non commerciali
di tipo associativo e condizioni per l'agevolazione
- Art. 10 del Decr. LGS N. 460/97 - Disciplina delle Onlus
- Decreto ministeriale 25.5.1995 - Definizione di attività commerciali
marginali |